Successione
LA SUCCESSIONE EREDITARIA
Il ruolo del notaio in campo successorio è di fondamentale importanza, trattandosi di un settore che, inevitabilmente, riguarda tutti e nel quale è indiscutibilmente il professionista più preparato sotto ogni aspetto.
La funzione del notaio in questa materia è duplice: essendo dalla legge assicurato il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi, infatti, il notaio da un lato può informare preventivamente un soggetto su tutte le modalità possibili per regolamentare la propria futura successione, e dall'altro può successivamente assistere i congiunti a seguito del decesso.
In sostanza si può dire che il fenomeno successorio presenta tre aspetti fondamentali:
• la distinzione tra successione per legge e successione testamentaria;
• la successione cosiddetta "necessaria";
• un profilo strettamente fiscale, quello della dichiarazione di successione.
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Le due possibilità di devoluzione del patrimonio previste dal nostro ordinamento sono appunto la successione in base a quanto previsto dalla legge oppure la successione in forza di un testamento. Partendo dalla seconda, un soggetto ha facoltà di regolamentare, mediante la redazione di un testamento, le modalità in base alle quali, per il tempo successivo alla propria morte, il suo patrimonio verrà ripartito e determinare così i soggetti beneficiari.
Caratteristiche del testamento sono:
• REVOCABILITÀ fino al momento della morte (il testatore può SEMPRE E IN OGNI CASO cambiare idea e modificare il proprio testamento);
• EFFICACIA DIFFERITA: il testamento non ha mai efficacia immediata, ma solo dopo la morte del testatore;
• contenuto vario: il testamento può contenere sia disposizioni patrimoniali che disposizioni morali; quanto alle prime, il testatore può decidere di attribuire tutto o parte del proprio patrimonio ad uno o più beneficiari (e farà allora delle ISTITUZIONI DI EREDI), oppure può decidere di attribuire ad uno o più soggetti beni o diritti determinati (e farà allora, in linguaggio tecnico, dei "legati");
• possibilità di redigere in modo del tutto autonomo il proprio testamento: per quanto sia ovviamente possibile far redigere da un notaio un testamento mediante atto pubblico (e si avrà allora il testamento cosiddetto "pubblico", da riceversi obbligatoriamente in presenza di due testimoni), ciascuno può predisporre da solo il proprio testamento, avendo in tal caso cura di SCRIVERLO INTERAMENTE A MANO, DATARLO E SOTTOSCRIVERLO (in tal caso il testamento si dice "olografo").
Qualora la persona abbia invece problemi a scrivere di proprio pugno o sottoscrivere, ad esempio per malattia, età avanzata o analfabetismo, la legge prevede particolari formalità per superare queste difficoltà, ma in tal caso sarà obbligatorio il testamento pubblico e l'ausilio del notaio.
In presenza di questi requisiti il testamento è perfettamente valido, l'importante è mettere a conoscenza una persona molto fidata dell'esistenza del testamento per portarlo, dopo la morte del testatore, da un notaio per la pubblicazione che vi darà efficacia (e, si badi bene, questo della consegna ad un notaio di un testamento olografo di cui si abbia conoscenza dell'esistenza, è un obbligo penalmente sanzionato, indipendentemente dal fatto che si abbia un interesse diretto).
E' di tutta evidenza l'importanza del notaio in questi casi dal momento che, per la rilevanza degli aspetti non solo patrimoniali ma anche morali in questione, egli è in grado di consigliare sotto ogni profilo il soggetto che intende redigere un testamento (e, si ripete, non occorre l'atto pubblico) ed è in grado inoltre di custodire, ove ne venga richiesto, il testamento stesso, garantendo la massima riservatezza e la massima sicurezza possibili.
SUCCESSIONE NECESSARIA
Un limite alla libertà del testatore di disporre delle proprie sostanze è dato dalla presenza di alcune categorie di soggetti che per legge, e salve le procedure di cui si dirà fra breve, non possono restare senza una quota del patrimonio ereditario: si tratta in particolare del CONIUGE, dei FIGLI e degli ASCENDENTI (cioè padre, madre o nonni).
Se questi soggetti sono in vita al momento della morte del testatore, la legge riserva loro una determinata quota del patrimonio, che varia in base alla contemporanea presenza di coniuge e figli o meno e in base al numero dei figli. Ma, si badi bene, non è obbligatorio per il testatore contemplare questi soggetti nel testamento e anche ove non vi fossero beni sufficienti nel patrimonio ereditario per soddisfare le loro ragioni, essi dovrebbero comunque agire in giudizio ed ottenere una sentenza dal giudice per vedere soddisfatti i propri diritti. Anche in questo caso, data la complessità delle situazioni e dei calcoli da farsi per conoscere quanto del proprio patrimonio sia liberamente disponibile, l'aiuto del notaio si rivela di fondamentale importanza.
SUCCESSIONE LEGITTIMA
Qualora un soggetto, invece, muoia senza lasciare testamento o senza esaurire tutte le proprie sostanze col testamento stesso, si aprirà la cosiddetta "successione legittima", per tutto o parte del patrimonio, nel secondo caso ovviamente solo per quella parte dei beni di cui il testatore non abbia disposto.
La legge prevede al riguardo tutta una serie di norme mediante le quali i beni rimasti vengano attribuiti a diverse categorie di soggetti, tra i quali rientrano il coniuge e i parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori) o in linea collaterale (fratelli e nipoti), tutti entro il sesto grado, secondo regole in base alle quali, in linea generale, i parenti più prossimi escludono quelli di grado più remoto, tenendo conto che spesso si ha il concorso tra loro di categorie di pari grado; in assenza di parenti entro il sesto grado il patrimonio si devolve allo Stato.
MOMENTO SUCCESSIVO AL DECESSO
Per divenire titolari dei beni lasciati dal defunto non è sufficiente rientrare tra le categorie di soggetti previste dalla legge o essere menzionati in un testamento: fino a questo momento si riveste la posizione di "chiamati all'eredità".
la cancelleria del tribunale (accettazione cosiddetta "espressa").
Ove invece un soggetto sia chiamato all'eredità e sia nel possesso dei beni ereditari, il SEMPLICE PASSAGGIO DEL TEMPO (TRE MESI) comporta l'acquisto della qualità di erede; la stessa cosa avviene nel caso di compimento di atti che implicano inequivocabilmente la volontà di accettare l'eredità, ad esempio la vendita di un bene ereditario (accettazione cosiddetta "tacita": come visto nella pagina dedicata alla vendita, questo implica il pagamento di alcune imposte ai fini della pubblicità nei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio).
Discorso diverso vale, invece, per il legato e cioè quando per testamento un bene o un diritto determinato vengono attribuiti dal testatore ad un soggetto: in tal caso la proprietà del bene o il diritto si trasmettono al momento della morte, salva la possibilità di rinunziare, ed il beneficiario ha solo l'onere di chiedere all'erede la consegna del bene.
Come si può vedere, la situazione che si viene a creare al momento della morte di una persona è molto delicata, e spesso non si ha la percezione che il compimento di determinate azioni abbia conseguenze giuridiche definitive. In caso di patrimoni ereditari attivi il problema ovviamente non si pone, al massimo ci possono essere liti sulla divisione dello stesso; ma si pensi al caso di eredità "passive", nelle quali in altri termini vi siano più debiti che beni o diritti: e dal momento che l'erede subentra in tutte le situazioni giuridiche del defunto, siano esse attive o passive, spesso non si sa che il semplice fatto di abitare nella stessa casa della persona deceduta implica "ricevere" tutti i debiti da questa contratti in vita.
Per questa ragione consultare un notaio in questi momenti è di fondamentale importanza, al fine di non trovarsi in situazioni "senza ritorno": al riguardo il nostro ordinamento prevede due possibili rimedi, la rinunzia all'eredità e l'accettazione con "beneficio di inventario".
Nella prima ipotesi, come dice lo stesso termine, si rinuncia a subentrare nel patrimonio del defunto ma, si badi, a tutto il patrimonio: non è cioè possibile una rinuncia parziale, così come quando si accetta un'eredità la si accetta nella sua totalità. Anche per la rinunzia occorre un atto espresso da far redigere da un notaio o presso la cancelleria del tribunale: la legge prevede che il rinunziante venga considerato come se non fosse mai stato chiamato, facendo subentrare i chiamati successivi.
L'accettazione con beneficio di inventario è, invece, lo strumento giuridico che permette di mantenere separati i patrimoni del defunto rispetto a quello dell'erede, in modo tale che i creditori del defunto possano rivalersi solo sul patrimonio di questi; a tal fine occorre un atto espresso da far redigere sempre da un notaio o presso la cancelleria del tribunale, e successivamente la predisposizione di un inventario alla presenza di un notaio: anche in tal caso la consulenza di un professionista è fondamentale, perchè in caso di irregolarità nella procedura la legge prevede come sanzione la decadenza dal beneficio di inventario e quindi la possibilità per i creditori del defunto di rivalersi sul patrimonio dell'erede.
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Un discorso a parte merita la "dichiarazione di successione": si tratta di un adempimento di natura meramente fiscale che, è bene sottolineare, non comporta mai l'acquisto della qualità di erede. La semplice predisposizione e presentazione del modello, in altri termini, viaggia su binari separati, e sarà sempre possibile successivamente rinunciare all'eredità, anche se è preferibile e consigliabile regolamentare prima i rapporti, dal momento che saranno poi gli eredi o i legatari a dover sostenere il carico fiscale dei diritti ricevuti in eredità.
La dichiarazione di successione va presentata entro un anno dalla morte del defunto ed è un atto che non richiede l'intervento del notaio in senso stretto, non va cioè autenticato; si tratta tuttavia di una procedura piuttosto complessa che richiede la presentazione di una serie di documenti e prelude alla successiva liquidazione dell'imposta di successione, da poco reintrodotta nel nostro ordinamento: è quindi assai consigliabile chiedere l'assistenza di un notaio, tenuto conto che errori nella redazione possono comportare sanzioni di carattere fiscale e la necessità di integrazioni in caso di rivendita di beni ereditari, con un aggravio di costi non indifferente.
In via esemplificativa, per la presentazione delle dichiarazioni di successione presso le competenti Agenzie delle Entrate, occorrono i seguenti documenti:
• estratto per riassunto dell'atto di morte del defunto;
• fotocopia dei documenti di identità e dei codici fiscali del defunto e degli eredi;
• autocertificazione dello stato di famiglia degli eredi oppure certificato di stato di famiglia in carta libera oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
• titoli di provenienza degli immobili caduti in successione;
• indicazione conti e titoli bancari intestati al defunto.
Va sottolineato che in presenza di conti correnti o titoli bancari intestati al defunto, gli istituti di credito sono tenuti a bloccare gli stessi dal giorno del decesso e non è più possibile operare sugli stessi fino alla presentazione della dichiarazione di successione. Come si può vedere si tratta di una situazione molto delicata e complessa ed in questo caso l'assistenza notarile si rivela davvero fondamentale: il notaio, infatti, è in grado di tenere tutti i rapporti con i competenti uffici fiscali e con gli istituti di credito, in modo tale da completare in tempi brevi l'intera procedura con la garanzia di efficienza e massima tutela per il cittadino.
Per quanto attiene più strettamente ai costi e agli oneri fiscali, in sede di presentazione della dichiarazione di successione il cittadino deve affrontare una spesa immediata solo in caso di presenza di beni IMMOBILI: la legge prevede, infatti, il versamento delle imposte IPOTECARIA e CATASTALE, nella misura rispettivamente del 2% e dell'1% del valore catastale, salvo che per almeno uno degli eredi non ricorrano i requisiti previsti in materia di vendita per l'acquisto della "prima casa", nel qual caso si pagheranno tali imposte in misura fissa, oggi pari ad euro 200,00; a tal fine occorrerà allegare alla dichiarazione di successione una apposita dichiarazione sostitutiva.
Queste imposte, si badi, sono diverse dalla vera e propria IMPOSTA DI SUCCESSIONE, che verrà liquidata successivamente dai competenti uffici fiscali sulla base di quanto rilevato dalla dichiarazione di successione. Tale imposta, come si diceva, è stata recentemente reintrodotta e prevede le stesse aliquote e le stesse franchigie già indicate in sede di donazione: in caso di successione a vantaggio del coniuge e di parenti in linea retta, dunque, nulla sarà dovuto fino al valore di 1.000.000,00 di euro per ciascun erede, mentre in caso di successione a favore di fratelli o sorelle il limite sarà quello di euro 100.000,00 ciascuno.