Donazione

La donazione è il contratto per mezzo del quale un soggetto si spoglia di un proprio bene o di un proprio diritto a favore di un altro soggetto per spirito di liberalità, senza cioè esigere un corrispettivo e senza esservi tenuto.

Stante la particolare natura del contratto di donazione e gli effetti irrevocabili che questo produce, la legge prevede l'obbligo dell'utilizzo dell'atto pubblico in presenza di due testimoni, a pena di nullità, salvo il caso di donazione di modico valore, per la quale basta la consegna del bene.

I motivi pratici per cui si ricorre a questa figura contrattuale sono normalmente due:
• anticipare gli effetti della successione;
• vantaggi in termini fiscali.

Pochi sanno, tuttavia, che vi sono alcuni importanti inconvenienti riguardo questo istituto. Quanto al primo aspetto, se è vero che il donante può regolamentare in vita i rapporti in vista della propria futura successione, è anche vero che la donazione produce i suoi effetti in modo irrevocabile, senza possibilità di "cambiare idea" liberamente fino al momento della morte come invece accade per il testamento.

Altro problema, sempre sotto questo profilo, è dato dagli stretti rapporti che vi sono tra la donazione e la successione cosiddetta "necessaria", che riguarda i più vicini congiunti del defunto, e cioè coniuge, discendenti, e ascendenti: a questi soggetti la legge riserva una quota dell'asse ereditario anche contro la volontà del defunto (a tal fine è comunque sempre necessaria una pronuncia del giudice); essendo fittiziamente ricomprese nell'eredità anche le donazioni fatte in vita, può accadere che esse vadano a ledere i diritti di legittima dei soggetti sopra indicati, i quali possono agire in giudizio con l'azione di riduzione, non solo verso i beneficiari delle donazioni ma anche, entro certi limiti, nei confronti di chi ha acquistato dagli stessi beneficiari i beni donati.

Questa è la ragione per cui, specie in caso di immobili, gli acquisti che hanno una provenienza "donativa" sono definiti instabili e di ostacolo alla commerciabilità, e per cui alcune banche creano problemi ad erogare mutui agli acquirenti, non potendo avere la certezza assoluta che i beni ipotecati a garanzia del mutuo stesso restino nella titolarità dei concedenti.

Quanto al secondo aspetto, quello dei vantaggi fiscali, l'orizzonte è notevolmente mutato negli ultimi tempi, essendo stata recentemente reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni; oggi, dunque, non sempre la donazione è più conveniente di una vendita, anche se è vero che per donazioni tra particolari categorie di soggetti è prevista una franchigia, un limite cioè, al di sotto del quale tale imposta non si paga (1.000.000,00 di euro per donazioni tra parenti in linea retta e coniugi, 100.000,00 euro per donazioni tra fratelli).

Per il caso di donazioni di beni immobili, infine, è prevista l'ipotesi delle "agevolazioni prima casa", a condizioni sostanzialmente analoghe a quelle in materia di vendita.

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